Nelle scuole è tempo per la raccolta fondi per stipulare l’assicurazione scolastica per gli alunni e per i docenti.
C’è da dire che numerose società assicurative propongono diverse polizze che “coprono” gli infortuni nelle strutture scolastiche e in itinere.
Si deve sottolineare, comunque, in taluni casi vi è copertura assicurativa direttamente dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Con propria Circolare n. 28 emanata il 23 Aprile 2003 chiarisce quali sono i soggetti che godono di tale assicurazione.
Sono assicurati i docenti rientranti nelle seguenti categorie:
- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
- se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
esperienze tecnico-scientifiche
esercitazioni pratiche
esercitazioni di lavoro.
Nella Circolare viene specificato che anche le attività di sostegno rientra tra le categorie protette, infatti essa recita:
“Tra le attività protette rientra anche l’attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno“
Circolare INAIL n. 26 del 23 aprile 2003