Il 31 Maggio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 62/17 in linea con i principi della Legge 107/15.
Il testo ribadisce che la valutazione degli alunni deve essere coerente con l’offerta formativa e le Indicazioni Nazionali e viene effettuata dai docenti “nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti”.
Specifica, inoltre, che la valutazione del comportamento si “riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”.
Nello specifico, tratteremo lo spigoloso argomento della valutazione degli alunni con handicap; si ribadisce, infatti, che l’insegnante di sostegno è contitolare della classe come introdotto dalle Legge 501/77, dalla Legge 148/90 che recita all’art. 4 c. 5 “Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assumono la titolarità”, e dalla Legge 104/92 che all’art. 13 c. 6 si specifica “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
E’, quindi, indubbio, che l’insegnante di sostegno essendo contitolare della classe partecipa alla valutazione di tutti gli alunni, così come la valutazione dell’alunno disabile non è demandata solo all’insegnante di sostegno, ma elaborata e compartecipata da tutto il team docente.
Lo stesso Decreto Legislativo 62/17 all’art. 2 c. 6 recita: “I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe”.
La valutazione viene effettuata sulle attività e contenuti previsti dal PEI secondo prove standardizzate prevedendo, secondo ogni singolo caso, la predisposizione di “misure compensative e dispensative per lo svolgimento delle prove”; nel caso in cui queste misure non fossero sufficienti si procede all’adeguamento della prova o all’esonero della stessa.
L’art. 11 c. 5 specifica, inoltre, che è possibile sostenere le prove d’esame relative al termine del primo ciclo di istruzione attraverso “l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche’ ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.”
Le “prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali” hanno valore equivalente al fine del superamento dell’esame finale e del diploma.
Per quanto riguarda gli alunni DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) già certificati secondo la Legge 107/2010, le prove devono essere in linea con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisponendo prove atte a far emergere le effettive capacità e progressi dell’alunno e utilizzando le misure dispensative e compensative previste dalle Legge 107/10 e prevedendo tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove stesse. In taluni casi sarà possibile esonerare gli alunni dallo svolgimento della prova di lingua straniera.
Naturalmente, per rispetto della privacy, nel diploma finale e nelle tabelle che vengono affisse all’albo, non si fa menzione alla modalità di svolgimento delle prove.